PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel distretto della corte d'appello di Genova sono istituiti:

          a) il tribunale ordinario di Albenga;

          b) la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

      2. Il tribunale di Albenga ha giurisdizione sul territorio dei comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Lagueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Bardineto, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti il territorio di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

Art. 3.

      1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Savona, riguardanti il territorio di cui all'articolo 1, comma 2, in corso alla data di inizio del

 

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funzionamento del tribunale ordinario di Albenga e iscritti al ruolo dopo il 1o gennaio 2000, sono devoluti alla cognizione del tribunale di Savona; quelli iscritti al ruolo in data anteriore sono devoluti alla cognizione del tribunale di Albenga, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.